Art. 4.
(Piano per l'architettura tradizionale).

      1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero predispone annualmente un Piano per l'architettura tradizionale, di seguito denominato «Piano».
      2. Il Piano, redatto in conformità ai princìpi enunciati nell'articolo 2, determina:

          a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità degli interventi nel campo dell'architettura tradizionale;

          b) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative di promozione e diffusione della cultura urbanistica e architettonica;

          c) i criteri generali per la localizzazione e la selezione degli interventi relativi alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico tradizionale;

          d) le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia.

      3. Il Piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      4. La gestione del Piano è assicurata dalla Direzione generale per l'architettura

 

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e l'arte contemporanee del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, che si avvale della consulenza tecnico-scientifica della commissione di cui all'articolo 8.